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Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo obbligo di tracciabilità delle modalità di pagamento delle retribuzioni e dei compensi ai collaboratori.
Nell'ottica di rendere tracciabile ogni flusso di danaro tra datore di lavoro/committente e prestatore di lavoro, il Legislatore ha introdotto il divieto di compensazione in contanti in favore di questi ultimi; tale manovra mira ad evitare fenomeni elusivi della normativa tributaria e di dumping sociale, generati da pagamenti fittizi o non corrispondenti a quanto dichiarato in busta paga.

La normativa in esame elenca le modalità di pagamento "tracciabile":
− bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
− strumenti di pagamento elettronico;
− pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
− emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Particolare attenzione, quindi, alla nuova normativa anche sotto l'aperto sanzionatorio. La Legge di Bilancio 2018, infatti dispone:
“Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro”.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con recente risoluzione, le condizioni richieste per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato ed, in particolare, la necessaria attestazione, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stipulato all’accordo stesso.
Ha, infatti, ribadito che le agevolazioni (nei comuni ad alta tensione abitativa) sono riservate ai contratti che risultano stipulati, alternativamente:
con l’assistenza delle Organizzazioni di categoria;
senza tale assistenza, purché “attestati” nel loro contenuto da tali organizzazioni; tale attestazione non è, tuttavia, obbligatoria nel caso in cui il contratto sia stato stipulato ante 15/03/2017 o riguardi un Comune dove le Organizzazioni non hanno ancora adeguato l’accordo locale al DM 16/01/2017.
Relativamente all’Area Metropolitana di Bologna, ricordiamo che il nuovo accordo, stipulato in data 25/9/2017 tra le Associazioni Sindacali dei proprietari e degli inquilini, è in vigore dal primo di ottobre del 2017. Con sua nota, il Comune di Bologna, ai fini di potere usufruire delle agevolazioni ai fini IMU per le locazioni concordate, ha precisato che solo i contratti stipulati dopo il 1/3/2018 dovranno contenere l’obbligatoria attestazione.
Un utile riferimento per gli accordi sottoscritti tra le associazioni è reperibile all’indirizzo: http://www.sunia.it/accordi-territoriali/

Periodo di scadenze tributarie. Si inizia con il prossimo 18/6 con i versamenti per i tributi comunali IMU e TASI. La Circolare del mese di giugno (in collaborazione con Seac) ricorda l'ampio calendario del mese, oltre ad approfondire la disciplina fiscale per la detrazione delle spese di istruzione.

Il prossimo 25 maggio 2018 entrerà in vigore il regolamento Ue 2016/679, meglio noto come "GDPR sulla protezione dei dati personali", e sulla loro circolazione.
La nuova informativa sulla privacy sostituisce la precedente e sarà applicata da questo momento in poi.
E' necessario che la clientela dello Studio conosca i punti essenziali riguardanti i dati personali che raccogliamo, i motivi per cui li trattiamo e i suoi Diritti.
Il consenso sarà raccolto nelle prossime occasioni presso le nostri sedi e i nostri uffici o potrà essere direttamente trasmesso ai nostri indirizzi di posta elettronica.

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria dall'1/1/2019 per tutti gli operatori residenti o stabiliti in territorio italiano. Gli impianti di distribuzione stradale anticipano questo obbligo all'1/7/2018. La recente circolare nr. 8/E dell'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti. La Circolare del mese di maggio (in collaborazione con Seac) prova a riassumerne il contenuto. Completa l'informativa l'utile scadenzario di periodo.