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Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo obbligo di tracciabilità delle modalità di pagamento delle retribuzioni e dei compensi ai collaboratori.
Nell'ottica di rendere tracciabile ogni flusso di danaro tra datore di lavoro/committente e prestatore di lavoro, il Legislatore ha introdotto il divieto di compensazione in contanti in favore di questi ultimi; tale manovra mira ad evitare fenomeni elusivi della normativa tributaria e di dumping sociale, generati da pagamenti fittizi o non corrispondenti a quanto dichiarato in busta paga.

La normativa in esame elenca le modalità di pagamento "tracciabile":
− bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
− strumenti di pagamento elettronico;
− pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
− emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

Particolare attenzione, quindi, alla nuova normativa anche sotto l'aperto sanzionatorio. La Legge di Bilancio 2018, infatti dispone:
“Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro”.

Contratto di prestazione occasionale. O meglio: PrestO e Libretto Famiglia. Sono questi i nuovi nomi di quelli che tutti chiamano già, più semplicemente, i “nuovi voucher”.

Si presentano sotto una doppia natura, i nuovi voucher. Per quanto riguarda i lavori domestici (dal giardinaggio alle ripetizioni, passando per il baby-sitting e i servizi di pulizia), le famiglie avranno a disposizione dei tagliandi telematici da 10 euro l’ora, a cui vanno aggiunti 2 euro per i contributi e l’assicurazione. È il cosiddetto Libretto Famiglia.

Sul fronte delle aziende, la questione è più complessa. In questo caso la nuova legge prevede la possibilità di attivare, tramite un portale online dell’Inps, un mini-contratto occasionale, con una paga oraria minima di 9 euro ed il 33% di contribuiti a carico del datore, oltre al premio assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali. Fanno eccezione i lavori agricoli, per i quali la retribuzione minima potrà essere inferiore, dal momento che verrà stabilita sulla base del contratto collettivo stipulato dalle principali associazioni sindacali.
In ogni caso, non ci sarà più bisogno di acquistare i tagliandi in tabaccheria: la procedura sarà via internet. Una velocità richiamata anche nel nome scelto: PrestO, abbreviazione di Prestazione Occasionale (da non confondere con le prestazioni di “Lavoro Autonomo Occasionale” soggette a ritenuta d’acconto ed esenti INPS fino al raggiungimento del tetto annuo di 30 giornate e 5000 euro lordi).
Ad utilizzare questa nuova tipologia di contratto potranno essere solo le aziende con meno di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Sono escluse, inoltre, anche le aziende del settore edilizio e minerario, quelle che eseguono appalti di opere e servizi. Sarà possibile ricorrere a PrestO, invece, per la Pubblica amministrazione: ma solo per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali, come eventi sportivi o emergenze dovute a calamità naturali.
Si riducono anche i limiti di utilizzo. La nuova legge stabilisce un tetto massimo valido sia per il lavoratore sia per il datore, che non potranno chiedere o effettuare prestazioni per oltre 5mila euro all’anno. Ciascun lavoratore, inoltre, non potrà offrire al singolo committente prestazioni che vadano oltre i 2500 euro di retribuzione. Se questa soglia dovesse essere superata, a quel punto per il datore scatterebbe l’obbligo di assumere il lavoratore a tempo determinato. Assunzione tassativa anche nel caso in cui si superino le 280 ore di collaborazione annua: cosa che è possibile nel settore agricolo (dove la paga oraria, come detto, può essere inferiore ai 9 euro), nel quale l’utilizzo dei nuovi voucher è ristretto comunque alle sole figure deboli del marcato del lavoro: pensionati, disoccupati, studenti e persone che ricevono sussidi integrativi.
Altro paletto: le prestazioni occasionali non potranno durare meno di 4 ore, e il committente non potrà richiederle ad una persona che già lavora per la sua azienda, né a chi con quella stessa azienda ha interrotto da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co.

In generale, dunque, c’è qualche restrizione in più rispetto al passato, ma lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, dispone l’abrogazione del lavoro accessorio (voucher), istituendo un periodo transitorio per l’utilizzo dei voucher già acquistati dai commitenti, alla data di entrata in vigore del DL, fino al 31 dicembre 2017, nonché ripristina la piena responsabilità solidale negli appalti del committente con l’appaltatore.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, è entrato in vigore lo stesso giorno. Ai voucher acquistati entro tale data e ancora in circolazione, validi fino al 31 dicembre 2017, una nota del Ministero del Lavoro conferma che, per tutto il periodo transitorio, andranno applicate «le disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto».

In applicazione del Dlgs. 185/2016 che modifica i contenuti del Dlgs. 81/2015 cosidetto Jobs Act, con effetto immediato tutti i committenti imprenditori (agricoli e non) e professionisti, che utilizzano "buoni di lavoro accessorio (voucher)" sono tenuti a inviare una e-mail per ogni singolo lavoratore e ogni singola prestazione, oltre alla tradizionale comunicazione di inizio attività da inviare all’Inps, il cui obbligo continua.
Quindi gli adempimenti diventano due. In caso di prestazione su più giorni consecutivi, l’e-mail va inviata per ogni giorno, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. L’e-mail va inviata alla sede provinciale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad apposito indirizzo dedicato, costruiti secondo il seguente schema: voucher.(provincia)@ ispettorato.gov.it (per esempio l'ispettorato di Bologna è raggiungibile a voucher.bologna@ispettorato.gov.it)
I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella Pec) dovranno avere com "oggetto" il codice fiscale e ragione sociale ditta (per le imprese individuali il codice fiscale è quello personale del titolare).
Nel "testo del messaggio" dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.

Si ribadisce l’obbligo di inviare la mail almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, pena il rischio della sanzione per il mancato adempimento, che va da un minimo di 400 a un massimo di 2400 euro.
Nel caso in cui non venga inviata comunicazione all’Inps, sarà applicata la maxi sanzione per il lavoro nero (minimo 3000 euro); si raccomanda pertanto di adempiere scrupolosamente al nuovo e al vecchio obbligo.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Voucher procedura - novità ott-16