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Riportiamo articolo del "Sole 24 Ore" del 21/6/2019, nella sezione "Norme e Tributi" a firma S. e T. Morina. L'annunciata proroga dei versamenti per i contribuenti soggetti ai nuovi "indici sintetici di affidabilità fiscale" rischia di scombinare piani consolidati, determinando una concentrazione di scadenze negli ultimi mesi dell'anno.

La lunga proroga per i versamenti dei contribuenti soggetti agli Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui termini in scadenza «dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019», presenta diversi dubbi. La proroga in arrivo è stata inserita con un emendamento già approvato, lunedì 17 giugno 2019, e che è previsto nel cosiddetto decreto crescita. Salvo sorprese, è perciò superata la proroga dei versamenti del modello Redditi 2019, dal 1° al 22 luglio, annunciata nel decreto già firmato dal ministro dell’economia Giovanni Tria, ma che non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Azzerato lo 0,40% La proroga dei versamenti di Redditi 2019 riguarda i contribuenti soggetti agli Isa, nonché i contribuenti “collegati” a chi deve compilare il modello Isa, come i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari. In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, in occasione di una precedente proroga, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, non si calcola alcuna maggiorazione per il periodo successivo al 1° luglio e fino al 30 settembre, nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita». La platea Gli allungamenti riguarderanno, in particolare, le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569,00 euro). La proroga riguarda anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nonché i versamenti dell’Irap e dell’Iva con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato e il 17 domenica). Dovrebbero beneficiare della proroga anche le persone fisiche che, per l’anno 2018, hanno applicato il regime dei minimi, nonché le persone fisiche che hanno applicato il regime forfettario. Al riguardo, è però indispensabile una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate. I contribuenti senza proroga Nessun differimento, invece, per gli altri contribuenti, non soggetti a Isa, per i quali restano fermi i termini del 1° luglio o dal 2 luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione. Rateazione in tre soluzioni La proroga al 30 settembre 2019 dovrebbe costituire la nuova scadenza e sostituisce quella del 30 giugno, che slitta al 1° luglio. In base alla nuova scadenza, i versamenti possono anche essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, cioè entro il 30 ottobre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, del Dpr 435/2001). Da ciò ne consegue che, per chi paga a rate, pagando la prima entro il 30 settembre, le rate successive si riducono a due, in scadenza il 16 ottobre e il 16 novembre, che slitta a lunedì 18 novembre, per i titolari di partita Iva e il 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019, per i non titolari di partita Iva. Senza dimenticare che il secondo acconto per il 2019, da pagare in unica soluzione, scade anche il 2 dicembre 2019. La rinuncia alla proroga Come già previsto in occasione della precedente proroga del 2012, con la risoluzione 69/E del 21 giugno 2012, i contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque “rinunciare” al differimento, magari perché hanno già preparato i modelli F24 per i pagamenti. In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare la proroga. In ogni caso, per conoscere con certezza quali saranno le effettive scadenze dei versamenti dei soggetti Isa e “collegati”, occorrerà attendere la conversione in legge del decreto crescita, che dovrà avvenire entro il 29 giugno.

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori e gli interventi effettuati.

A tal fine l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l’Agenzia delle Entrate, ha realizzato un sito web dedicato, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all’obbligo.

Il sito dell'Enea è destinato alla trasmissione dei dati degli interventi la cui fine dei lavori ricade nell'anno solare 2018.

A tal fine si allega l’elenco degli interventi per i quali è necessario inviare comunicazione all’Enea per poter beneficiare della detrazione fiscale del 50%. Sono esclusi gli interventi per i quali si è già beneficiato della detrazione al 65%.

Scadenze: La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di attivazione del sito web di Enea) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018, quindi entro il 19/02/2019 (termine ora rinviato all'1/4/2019 dalla stessa Enea).

Slitta al 20 luglio 2017, per i titolari di reddito d’impresa (e, quindi, anche per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi), il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 e il versamento del primo acconto.
Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Nella giornata di ieri, 26 luglio, Il MEF ha anticipato l’emanazione di un ulteriore DCMP in cui viene prevista l’estensione della proroga:
- ai lavoratori autonomi;
- ai versamenti Irap e in materia di Iva.
Inoltre viene anticipato che sarà prorogato al 31 ottobre 2017 il termine per la presentazione:
- della dichiarazione dei redditi (non è chiaro se riferita ai soli soggetti passivi Iva o per tutti i contribuenti) ;
- della dichiarazione Irap ;
- del modello 770.

Con comunicato stampa n° 107 del 14/06/2016 il MEF conferma la proroga dei versamenti dei modelli Unico e IRAP 2016 per i soggetti interessati dagli studi di settore (DPCM in corso di pubblicazione sulla G.U.).
Le nuove scadenze di versamento sono:
6 luglio, versamento senza maggiorazione
22 agosto, versamento con maggiorazione dello 0,4%
La proroga riguarda primariamente i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi.

Ricordiamo a tutti coloro che si avvalgono dei nostri servizi di presentazione del modello 730,  la consegna della documentazione relativa del periodo imposta 2015 entro e non oltre il 22 Aprile 2016.
Per la compilazione e l’invio, qualora il contribuente non proceda in proprio, è necessario conferire delega allo studio, per l’accesso alla dichiarazione precompilata che sarà disponibile nel sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Per tale ragione e per comunicare tale intenzione alla stessa Agenzia, è necessario che la nostra organizzazione acquisisca apposita delega, i cui estremi saranno poi trasferiti all’amministrazione finanziaria.
La delega dovrà ritornarci sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre il 15 aprile 2016, termine fissato dalla stessa amministrazione.