Il "DL Sostegni" ha previsto la definizione agevolata delle comunicazioni di irregolarità (i cd "avvisi bonari") qualora gli operatori economici, destinatari degli avvisi, hanno subito una riduzione di fatturato del 2020 in misura superiore al 30% rispetto all'esercizio precedente. L'agevolazione consiste nella non applicazione delle sanzioni o delle somme aggiuntive nel caso in cui l'irregolarità sia riferita ai contributi previdenziali. La Circolare del mese di dicembre, in collaborazione con Seac, commenta il provvedimento e ne espone i dettagli. Segue lo scadenziario di dicembre: ricordiamo il saldo IMU a metà mese e l'acconto IVA entro il 27/12.
Categoria: Circolari fiscali
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È stato pubblicato in G.U. il DL 21.10.2021 nr. 146 (cd "Decreto Fiscale"), recante misure urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie. Trattasi spesso di istituti già introdotti dai decreti precedenti, come ad esempio la sospensione della riscossione, che sono stati prorogati nonché, in taluni casi, modificati. Il decreto è entrato in vigore il 22.10.2021 e va convertito in legge entro il 20.12.2021. La circolare del mese di novembre, in collaborazione con Seac, individua una sintesi dei principali provvedimenti. Novembre è tipicamente un mese "cupo" per le diverse scadenze fiscali, sia quelle di metà mese, sia, soprattutto, quelle di fine mese con il secondo acconto dell'autotassazione.
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La campagna di vaccinazione in atto e le probabili misure a carico delle imprese e dei lavoratori per fronteggiare il protrarsi dell'emergenza da Covid-19 sono la premessa all'introduzione di specifiche misure per mitigare le spese per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l'acquisto dei dispostivi di protezione. Questo l'argomento della circolare del mese di agosto, realizzata in collaborazione con Seac.
Lo scadenzario completa l'informativa, ricordando che il termine per il pagamento delle imposte da dichiarazione dei redditi (per soggetti ISA e forfettari - vedi circolare del mese scorso e appendice) è prorogato fino al 15/9/2021.
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate nr. 53 del 5/8/2021 chiarisce le modalità di versamento.
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La circolare del mese di luglio approfondisce il riconoscimento e le modalità del cd "contributo a fondo perduto alternativo" del D.L. "Sostegni bis" (vedi Circolare del mese scorso) a favore dei titolari di partita IVA che che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Possono quindi richiederlo coloro che ritengono di potere integrare quello già corrisposto in via automatica, nello stesso ammontare riconosciuto dal D.L. 41/2021 "Sostegni", oppure coloro che non ne avevano i requisiti, in genere, per non avere subito, tra il 2019 e il 2020, di un calo di fatturato superiore al 30%.
Lo scadenzario di fine mese riporta già la proroga al 20 luglio 2021 (avvenuta poche ore prima dell'originaria scadenza del 30/6/2021) dei versamenti dei soggetti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA e per i contribuenti forfettari. Tale termine verrà verosimilmente prorogato ulteriormente, in sede di approvazione del D.L., al 15/9/2021.
Ulteriore proroga dei versamenti al 15 settembre 2021
Come anticipato, in sede di conversione in legge del c.d. “decreto Sostegni-bis”, è stata disposta l’ulteriore proroga al 15.9.2021, senza alcuna maggiorazione, dei termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA che scadono dal 30.6.2021 al 31.8.2021.
Viene quindi superata la proroga al 20.7.2021, senza la maggiorazione dello 0,4%. Non sembra possibile, dalla prima interpretazione della norma, un ulteriore differimento di 30 giorni (cioè fino al 15.10.2021) con la maggiorazione dello 0,4%.
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La circolare del mese di giugno, in collaborazione con Seac, commenta, con dettagli, i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal D.L. 73/2021, cd "Decreto Sostegni bis", individuando almeno tre fattispecie differenti.
Un primo contributo “automatico” per coloro che hanno già ottenuto il contributo del DL 41 “Sostegni”: il contributo viene, infatti, riconosciuto automaticamente nello stesso ammontare e nella stessa modalità (bonifico in conto corrente o credito d’imposta) di quello già ottenuto. Il contribuente può tuttavia presentare una nuova istanza per una diversa quantificazione del contributo, applicando i medesimi criteri del “DL Sostegni”, ma calcolando il calo del fatturato minimo del 30% per un periodo differente, spostandolo in avanti di tre mesi, quindi confrontando i fatturati dei periodi 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il 1/04/2019 - 31/03/2020 (si farà riferimento ai dati contenuti nelle “liquidazioni periodiche IVA” presentate).
Un contributo invece “alternativo” per coloro che non hanno, invece, usufruito del contributo del “DL Sostegni”: con apposita istanza potranno dimostrare di avere subito un calo di fatturato, di almeno il 30%, tra il 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il 1/04/2019 - 31/03/2020. Sulla differenza si applicano delle (maggiori) percentuali, determinate in base alle solite classi di ricavi/compensi 2019. Non sembra siano individuati contributi minimi comunque spettanti.
È, infine, introdotto un ulteriore contributo di tipo “perequativo” a favore dei soggetti che dichiareranno un reddito 2020 (con Mod. Redditi da presentare entro il 10 settembre 2021) inferiore al reddito 2019; la misura del contributo e le modalità per conseguirlo saranno disciplinati da un prossimo DM.
Lo scadenziario di fine mese ricorda, in particolare, come il 30 giugno sia la prima data utile per le liquidazioni e i pagamenti derivanti dai Modelli Rediti 2021.