Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Aiuti-ter”, oggetto del commento approfondito da parte di Seac, nella circolare del mese di ottobre. Il decreto prevede l’estensione di alcune agevolazioni, già precedentemente introdotte ed ora estese agli operatori del Terzo Settore, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica / gas naturale.
Categoria: Circolari fiscali
Circolare Info Aziende
La circolare del mese di settembre di SEAC mette ordine sul cd "DL Semplificazioni", dopo la sua conversione in legge. Diverse sono le materie trattate e le disposizioni collegate, alcune le novità emerse in sede di conversione.
Segue lo scadenziario del mese.
Circolare Info Aziende
Il Codice della crisi d'impresa, entrato in vigore lo scorso 15/7/2022, presuppone che le imprese siano in grado, attraverso la propria organizzazione, di identificare in modo precoce i segnali di crisi, onde affrontarli in modo efficace, nell'ottica della continuità aziendale. Di tali segnali, alcuni dei quali trasmessi dalla stessa amministrazione finanziaria, fa utile commento la circolare del mese di agosto, redatta da SEAC.
Lo scadenziario del mese ricorda come gli adempimenti e versamenti in scadenza nel periodo che va dal 1 al 20 agosto, beneficiano della cd "proroga di Ferragosto" al 22 agosto 2022.
Circolare Info Aziende
La circolare di SEAC del mese di luglio commenta le disposizioni fiscali del "D.L. Semplificazioni"; tra le novità il differimento di qualche adempimento (LIPE, modelli INTRA) e la regolamentazione di altri (la registrazione degli atti nei 30 giorni successivi). Si conclude con gli adempimenti del mese, ricordando che le principali scadenze dell'ultimo giorno del mese, domenica, vengo di fatto prorogate, nel periodo estivo, al 22/8/2022.
Esterometro dal 1 luglio 2022 e fattura elettronica
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dal 1 luglio 2022, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd “esterometro”) andrà effettuato attraverso modalità equiparabili alle fatture elettroniche; quindi trasmessi all’Agenzia delle Entrate in formato XLM.
Le fatture emesse nei confronti dei soggetti esteri dovranno valorizzare il campo <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”. Una pratica guida è stata realizzata dal portale di FattureInCloud
Per le operazioni di acquisto dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento:
TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il DL “Semplificazioni fiscali" prevede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere debba essere inviata escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora queste siano di importo non superiore a 5.000 euro (per ogni singola operazione).
Si ricorda, infine, che i soggetti che hanno adottato regime forfetario e le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. L’obbligo decorre sempre dal 1° luglio 2022 se il contribuente ha conseguito nell’esercizio precedente, ovvero, nel 2021, un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliato ad anno, superiore a 25mila euro; è posticipato al 1° gennaio 2024 per tutti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2" (il regime fiscale di riferimento è individuato dal codice RF19). Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta anche l'imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (addebito diretto sul c/c ovvero tramite mod. F24). La numerazione della fattura prosegue dall'ultima fattura cartacea emessa.
L'Agenzia delle Entrate ha intanto pubblicato la circolare 26/E sugli obblighi in vigore dal 1° luglio