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A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dal 1 luglio 2022, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd “esterometro”) andrà effettuato attraverso modalità equiparabili alle fatture elettroniche; quindi trasmessi all’Agenzia delle Entrate in formato XLM.
Le fatture emesse nei confronti dei soggetti esteri dovranno valorizzare il campo <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”. Una pratica guida è stata realizzata dal portale di FattureInCloud
Per le operazioni di acquisto dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento:
TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nel­l’am­­­bito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il DL “Semplificazioni fiscali" prevede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere debba essere inviata escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora queste siano di importo non superiore a 5.000 euro (per ogni singola operazione).

Si ricorda, infine, che i soggetti che hanno adottato regime forfetario e le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. L’obbligo decorre sempre dal 1° luglio 2022 se il contribuente ha conseguito nell’esercizio precedente, ovvero, nel 2021, un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliato ad anno, superiore a 25mila euro; è posticipato al 1° gennaio 2024 per tutti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2" (il regime fiscale di riferimento è individuato dal codice RF19). Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta anche l'imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (addebito diretto sul c/c ovvero tramite mod. F24). La numerazione della fattura prosegue dall'ultima fattura cartacea emessa.

L'Agenzia delle Entrate ha intanto pubblicato la circolare 26/E sugli obblighi in vigore dal 1° luglio

Nella circolare del mese di giugno di Seac, un commento ad altro provvedimento (indentificato in senso ampio quale "D.L. Aiuti") emesso per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento energetico e alle crisi internazionali in corso; contiene nuove norme per gli interventi edilizi, tra le quali la proroga al 30/9/2022 per quelli destinati alle singole unità immobiliari. Scadenziario di giugno da monitorare con attenzione: a fine mese la prima scadenza per l'autoliquidazione delle imposte.

La circolare SEAC del mese di aprile analizza le disposizioni finalizzate al contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché alcune novità relative alla cessione dei crediti riconosciuti dal DL cd “Decreto Energia”, a favore delle imprese energivore / a forte consumo di gas naturale. Segue lo scadenziario del mese.

Come anticipato nella newsletter #15, la limitazione delle "cessioni" dei crediti da bonus edilizi, pur nell'ottica di contenere le frodi intanto manifeste, ha comportato rilevanti difficoltà per gli operatori. La circolare del mese di marzo di SEAC commenta il ripristino delle operazioni di cessione dei crediti, ora a favore, e per un massimo di due volte, di cessionari rientranti tra i "soggetti vigilati" (banche, poste, imprese di assicurazione).
Segue lo scadenzario del mese.

Il D.L. nr. 4 dello scorso 27 gennaio è già riconosciuto come "Decreto Sostegni Ter". L'ampia rassegna delle novità contenute del decreto, da parte di Seac, costituisce la circolare del mese di febbraio. Tra i provvedimenti, i sostegni al commercio al dettaglio e le misure a favore di coloro costrette alla chiusura delle attività per l'emergenza sanitaria. Denso anche lo scadenziario di fine mese.