A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dal 1 luglio 2022, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd “esterometro”) andrà effettuato attraverso modalità equiparabili alle fatture elettroniche; quindi trasmessi all’Agenzia delle Entrate in formato XLM.
Le fatture emesse nei confronti dei soggetti esteri dovranno valorizzare il campo <CodiceDestinatario> riportando il codice “XXXXXXX”. Una pratica guida è stata realizzata dal portale di FattureInCloud
Per le operazioni di acquisto dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento:
TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per operare l’integrazione dell’IVA e dell’imposta nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, codice che viene utilizzato, nell’ambito della fatturazione elettronica, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Il DL “Semplificazioni fiscali" prevede che la comunicazione delle operazioni transfrontaliere debba essere inviata escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora queste siano di importo non superiore a 5.000 euro (per ogni singola operazione).
Si ricorda, infine, che i soggetti che hanno adottato regime forfetario e le associazioni sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, tramite il Sistema di Interscambio. L’obbligo decorre sempre dal 1° luglio 2022 se il contribuente ha conseguito nell’esercizio precedente, ovvero, nel 2021, un ammontare di ricavi o compensi, ragguagliato ad anno, superiore a 25mila euro; è posticipato al 1° gennaio 2024 per tutti, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti.
Le operazioni senza applicazione dell'IVA effettuate dai contribuenti forfetari sono contraddistinte dal codice natura "N2.2" (il regime fiscale di riferimento è individuato dal codice RF19). Per le operazioni di importo superiore a € 77,47 è dovuta anche l'imposta di bollo (€ 2), da versare trimestralmente in base alle modalità previste per la generalità dei contribuenti che emettono fatture elettroniche (addebito diretto sul c/c ovvero tramite mod. F24). La numerazione della fattura prosegue dall'ultima fattura cartacea emessa.
L'Agenzia delle Entrate ha intanto pubblicato la circolare 26/E sugli obblighi in vigore dal 1° luglio