La circolare del mese di giugno, in collaborazione con Seac, commenta, con dettagli, i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal D.L. 73/2021, cd "Decreto Sostegni bis", individuando almeno tre fattispecie differenti.
Un primo contributo “automatico” per coloro che hanno già ottenuto il contributo del DL 41 “Sostegni”: il contributo viene, infatti, riconosciuto automaticamente nello stesso ammontare e nella stessa modalità (bonifico in conto corrente o credito d’imposta) di quello già ottenuto. Il contribuente può tuttavia presentare una nuova istanza per una diversa quantificazione del contributo, applicando i medesimi criteri del “DL Sostegni”, ma calcolando il calo del fatturato minimo del 30% per un periodo differente, spostandolo in avanti di tre mesi, quindi confrontando i fatturati dei periodi 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il 1/04/2019 - 31/03/2020 (si farà riferimento ai dati contenuti nelle “liquidazioni periodiche IVA” presentate).
Un contributo invece “alternativo” per coloro che non hanno, invece, usufruito del contributo del “DL Sostegni”: con apposita istanza potranno dimostrare di avere subito un calo di fatturato, di almeno il 30%, tra il 1/04/2020 - 31/03/2021 ed il 1/04/2019 - 31/03/2020. Sulla differenza si applicano delle (maggiori) percentuali, determinate in base alle solite classi di ricavi/compensi 2019. Non sembra siano individuati contributi minimi comunque spettanti.
È, infine, introdotto un ulteriore contributo di tipo “perequativo” a favore dei soggetti che dichiareranno un reddito 2020 (con Mod. Redditi da presentare entro il 10 settembre 2021) inferiore al reddito 2019; la misura del contributo e le modalità per conseguirlo saranno disciplinati da un prossimo DM.
Lo scadenziario di fine mese ricorda, in particolare, come il 30 giugno sia la prima data utile per le liquidazioni e i pagamenti derivanti dai Modelli Rediti 2021.