La rata della rottamazione bis che in origine scadeva oggi, 31 ottobre, può essere versata entro il 7 dicembre. Tanto, sia che si tratti della terza rata (carichi 2017) sia che si tratti della prima rata (carichi ante 2017). Inoltre, se si versano le rate scadute a luglio e a settembre sempre entro il 7 dicembre, si accede alla rottamazione ter, con la conseguenza che le somme residue possono essere pagate in cinque anni.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione rende noto che i contribuenti i quali hanno aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre 2018.
L’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 (il cd "Decreto Fiscale") stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) entro il prossimo 7 dicembre rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni) con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.
Il pagamento delle rate si potrà effettuare con i bollettini delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il DL 119/2018 è, tuttavia, in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.