Il 1° luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo obbligo di tracciabilità delle modalità di pagamento delle retribuzioni e dei compensi ai collaboratori.
Nell'ottica di rendere tracciabile ogni flusso di danaro tra datore di lavoro/committente e prestatore di lavoro, il Legislatore ha introdotto il divieto di compensazione in contanti in favore di questi ultimi; tale manovra mira ad evitare fenomeni elusivi della normativa tributaria e di dumping sociale, generati da pagamenti fittizi o non corrispondenti a quanto dichiarato in busta paga.
La normativa in esame elenca le modalità di pagamento "tracciabile":
− bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
− strumenti di pagamento elettronico;
− pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
− emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
Particolare attenzione, quindi, alla nuova normativa anche sotto l'aperto sanzionatorio. La Legge di Bilancio 2018, infatti dispone:
“Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 Euro a 5.000,00 Euro”.