L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con recente risoluzione, le condizioni richieste per l’accesso alle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato ed, in particolare, la necessaria attestazione, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo territoriale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto stipulato all’accordo stesso.
Ha, infatti, ribadito che le agevolazioni (nei comuni ad alta tensione abitativa) sono riservate ai contratti che risultano stipulati, alternativamente:
con l’assistenza delle Organizzazioni di categoria;
senza tale assistenza, purché “attestati” nel loro contenuto da tali organizzazioni; tale attestazione non è, tuttavia, obbligatoria nel caso in cui il contratto sia stato stipulato ante 15/03/2017 o riguardi un Comune dove le Organizzazioni non hanno ancora adeguato l’accordo locale al DM 16/01/2017.
Relativamente all’Area Metropolitana di Bologna, ricordiamo che il nuovo accordo, stipulato in data 25/9/2017 tra le Associazioni Sindacali dei proprietari e degli inquilini, è in vigore dal primo di ottobre del 2017. Con sua nota, il Comune di Bologna, ai fini di potere usufruire delle agevolazioni ai fini IMU per le locazioni concordate, ha precisato che solo i contratti stipulati dopo il 1/3/2018 dovranno contenere l’obbligatoria attestazione.
Un utile riferimento per gli accordi sottoscritti tra le associazioni è reperibile all’indirizzo: http://www.sunia.it/accordi-territoriali/