In applicazione del Dlgs. 185/2016 che modifica i contenuti del Dlgs. 81/2015 cosidetto Jobs Act, con effetto immediato tutti i committenti imprenditori (agricoli e non) e professionisti, che utilizzano "buoni di lavoro accessorio (voucher)" sono tenuti a inviare una e-mail per ogni singolo lavoratore e ogni singola prestazione, oltre alla tradizionale comunicazione di inizio attività da inviare all’Inps, il cui obbligo continua.
Quindi gli adempimenti diventano due. In caso di prestazione su più giorni consecutivi, l’e-mail va inviata per ogni giorno, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione. L’e-mail va inviata alla sede provinciale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ad apposito indirizzo dedicato, costruiti secondo il seguente schema: voucher.(provincia)@ ispettorato.gov.it (per esempio l'ispettorato di Bologna è raggiungibile a voucher.bologna@ispettorato.gov.it)
I messaggi e-mail (che, nel silenzio della circolare, potrebbero essere spediti mediante un indirizzo ordinario oppure una casella Pec) dovranno avere com "oggetto" il codice fiscale e ragione sociale ditta (per le imprese individuali il codice fiscale è quello personale del titolare).
Nel "testo del messaggio" dovranno, invece, essere riportati i dati del committente, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, il giorno di inizio della prestazione e l’ora di inizio e di fine della prestazione; non dovranno essere inseriti allegati.
Si ribadisce l’obbligo di inviare la mail almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, pena il rischio della sanzione per il mancato adempimento, che va da un minimo di 400 a un massimo di 2400 euro.
Nel caso in cui non venga inviata comunicazione all’Inps, sarà applicata la maxi sanzione per il lavoro nero (minimo 3000 euro); si raccomanda pertanto di adempiere scrupolosamente al nuovo e al vecchio obbligo.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.