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I nuovi contratti di lavoro del Jobs Act: Sintesi

Un’utile sintesi dei principali provvedimenti adottati quali decreti attuativi delle deleghe in materia di lavoro approvate dal parlamento a fine 2014 e riconducibili nella disciplina del più noto “Jobs Act”.

Il contratto a tutele crescenti - Tutti i nuovi dipendenti di un'azienda saranno assunti con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, tutele che cioè cresceranno in relazione all'anzianità di servizio. Il presupposto della rinnovata normativa è infatti quello che “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro” e che vada, conseguentemente a sostituire tutti i tipi di contratti oggi definiti “atipici”. Sono state abolite le disposizioni sui contratti a progetto che resteranno in vigore solo fino alla loro naturale scadenza; il lavoratore verrà poi inserito in una "gestione transitoria", al termine della quale verrà assunto con la nuova forma contrattuale.

L'articolo 18 - Saranno reintegrati i lavoratori licenziati per motivi discriminatori, ma sarà possibile il reintegro anche per i licenziamenti disciplinari. Possibilità limitata solo ad alcune fattispecie e cercando di tipizzare il più possibile il funzionamento di questi reintegri, per ridurre al minimo la discrezionalità dei giudici. Per i licenziamenti economici che saranno considerati illegittimi resta invece solo l'indennizzo economico.

Mansioni flessibili - Sarà più semplice far passare il lavoratore da una mansione all'altra, compreso il cosiddetto “demansionamento”, in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. Nel testo c'è, infatti, un passaggio dedicato alla "tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita".

Riforma Aspi – Dal 1 maggio 2015 il vecchio sussidio di disoccupazione assume la denominazione di Naspi. Per il calcolo della Naspi occorrono almeno 30 giornate di lavoro negli ultimi 48 mesi, mentre il sussidio viene erogato per un massimo di 24 mesi.

Riforma CIG - Non si potrà più autorizzare la “cassa integrazione” in caso di cessazione definitiva di attività aziendale. La cassa integrazione viene estesa ai lavoratori delle aziende che impiegano da 5 a 15 dipendenti. Durerà 24 mesi, che può salire fino a 36 se si utilizza la solidarietà.

Tutela della maternità - Sarà estesa anche alle lavoratrici prive di contratto a tempo indeterminato, anche attraverso contratti di solidarietà "attivi" che dovrebbero permettere a tutti di conciliare meglio i tempi di lavoro e di vita.

Agenzia per l'occupazione - Saranno rafforzato le politiche attive per favorire l’incontro tra domanda e offerta con la costituzione di una “Agenzia nazionale per il lavoro”, che favorisca la ricollocazione del lavoratore.

Niente più dimissioni in bianco - Si trattava di arginare quel fenomeno per il quale il lavoratore era è costretto a firmare delle dimissioni prive di data e strumentali alla cessazione del rapporto. Ora la disciplina prevede la comunicazione telematica, con data certa, che rende non più valide le dimissioni scritte in carta semplice.

Controlli a distanza e privacy - I controlli a distanza, che tante polemiche hanno creato, si faranno, ma in maniera "rispettosa della privacy". Quindi, non si potranno installare strumenti di controllo su cellulari e tablet in dotazione ai lavoratori, ma su quegli strumenti ci potranno essere solo "applicazioni finalizzate al lavoro per il quale è stato consegnato".

Ispettorato unico - Ci sarà un ispettorato unico che avrà la responsabilità delle ispezioni sul lavoro, laddove oggi ne risultavano tre (Dpl Inps Inail).

 

 

 

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